STATUTO
SOCIALE
(Approvato dalla Assemblea straordinaria dei soci
del 4 giugno 2000)
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Art. 1 - Circolo
Tennis San Stin
E' istituito il Circolo Tennis San Stin, con sede
in Venezia, San Polo 2272/a, con lo scopo di gestire nell'interesse
dei soci il campo da tennis situato in Venezia, San Polo 2272/a, di
proprietà della famiglia Pasti e da questa gentilmente concesso in
uso gratuito precario al Circolo.
Art.
2 - Distintivo sociale
Il Circolo assume il seguente simbolo azzurro su
fondo bianco:
CTS
Art.
3 - Soci
I soci del Circolo, risultanti da apposito elenco
che il Presidente comunicherà dopo l'assemblea annuale, sono
distinti nelle seguenti categorie:
- Soci giocatori seniores: hanno tutti i diritti derivanti dallo
Statuto Sociale e sono tenuti al pagamento della quota associativa
deliberata dall'Assemblea.
- Soci giocatori juniores di età inferiore ad anni 18: non hanno
diritto al voto in Assemblea e possono disporre del campo da tennis
con le limitazioni previste dallo Statuto Sociale e dal Regolamento
e sono tenuti a versare la quota associativa ridotta stabilita
annualmente dall'Assemblea dei Soci.
- Soci non giocatori: hanno diritto a partecipare a tutte le
manifestazioni sociali, ma non hanno diritto al voto in assemblea e
sono tenuti al versamento della quota associativa ridotta stabilita
dall'Assemblea, la qualità di socio non giocatore può durare al
massimo per un biennio, al termine del quale il socio non giocatore
dovrà optare per l'iscrizione come socio giocatore, con diritto di
preferenza rispetto a nuovi soci, o recedere
dallÕassociazione.
- Soci onorari: la loro associazione è deliberata dall'Assemblea
Straordinaria all'unanimità e ha un valore simbolico. Non sono
tenuti a versare la quota associativa e non possono votare.
L'ammissione di nuovi Soci può essere deliberata soltanto
dall'Assemblea, su proposta di almeno due soci. I nuovi soci sono
tenuti al versamento di una quota di prima iscrizione a fondo
perduto il cui importo è stabilito dall'Assemblea.
Art.
4 - Organi del Circolo
Gli Organi del Circolo sono:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- l'Assemblea dei Soci
- il Collegio dei Probiviri
Art. 5
- Presidente
Il Presidente rappresenta ad ogni effetto il
Circolo.
Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea di
straordinaria amministrazione e provvede, di sua iniziativa, su
ogni questione di ordinaria amministrazione. Ha altresì la firma
sociale che può delegare per atti singoli o categorie di atti a
qualsiasi altro socio che si dichiari disponibile o al Vice
Presidente. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con voto di
maggioranza; il socio designato è obbligato ad accettare.
L'incarico di Presidente è rinnovabile senza limiti; il presidente
uscente, se nuovamente designato, ha la facoltà di rifiutare.
Art.
6 - Vicepresidente
Il Vice Presidente collabora con il Presidente
per i compiti di sua spettanza e lo sostituisce in caso di sua
assenza o impedimento.
Art.
7 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci, che deve essere convocata
almeno una volta all'anno, provvede all'approvazione dei bilanci
annuali e a ogni deliberazione eccedente la competenza del
Presidente, salvo quanto riservato, come in appresso, all'Assemblea
straordinaria. L'Assemblea dei Soci delibera in adunanza ordinaria
con la maggioranza semplice dei presenti. E' valida se presente il
cinquanta per cento più uno dei soci in prima convocazione e
qualunque sia il numero dei soci in seconda convocazione.
L'approvazione di modifiche al presente Statuto è riservata
all'Assemblea straordinaria, per la cui convocazione provvede il
Presidente di sua iniziativa oppure su richiesta di almeno un
decimo dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera con la
maggioranza qualificata di almeno il settantacinque per cento dei
soci in prima convocazione e con la maggioranza semplice dei
presenti in seconda convocazione. E' ammessa la delega scritta per
la partecipazione all'assemblea, con il limite massimo di cinque
deleghe per socio presente. Non è ammessa delega al
Presidente.
Art.
8 - Collegio dei
Probiviri
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre soci designati,
preferibilmente, tra i soci più anziani dall'Assemblea. Il Collegio
dei Probiviri commina ammonizioni scritte ai soci in caso di
scorretto comportamento, morosità o inosservanza dello Statuto o
del Regolamento. Il provvedimento di ammonizione non è ricorribile.
In caso di recidiva o inosservanza dello Statuto Sociale o del
Regolamento di particolare gravità, il Collegio dei Probiviri può
deliberare il provvedimento di espulsione che è impugnabile davanti
all'Assemblea straordinaria.
Art.
9 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è formato dalle quote
associative annuali versate dai singoli soci. L'ammontare delle
quote associative annuali è stabilito dall'Assemblea in sede di
approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Presidente e
va versato da ciascun socio all'inizio della stagione, nel termine
precisato dal Presidente. Anche la quota di prima iscrizione e la
quota ridotta per i Soci juniores e i Soci non giocatori viene
stabilita dall'Assemblea con le medesime modalità.
Art.
10 - Attività sociali
L'attività sociale è costituita dalla gestione
del campo da tennis di cui all'art. 1. L'uso del campo è regolato
da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.
Art.
11 - FIT
Il Circolo e tutti i soci giocatori sono
affiliati alla Federazione Italiana Tennis.
Art.
12 - Campionati Sociali e
Gare
Una
volta all'anno, possibilmente in autunno a chiusura di stagione,
vengono disputati tra i soci i Campionati Associali Assoluti nelle
varie specialità, secondo le modalità stabilite di volta in volta
dal Presidente. Altre gare possono essere organizzate nel corso di
ciascuna annata, nei tempi e con le modalità di volta in volta
fissate dal Presidente.
Art.
13 - Recesso dei Soci
I Soci che intendano recedere dal Circolo devono
comunicare la loro determinazione al Presidente almeno tre mesi
prima dello scadere dell'anno e il recesso avrà effetto soltanto
dall'anno successivo.
Art.
13 - Scioglimento del
Circolo
Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato
soltanto dall'Assemblea straordinaria; in tal caso il patrimonio
sociale sarà devoluto a favore di opere benefiche, secondo le
determinazioni che verranno prese dalla stessa
Assemblea.